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Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Data ultimo aggiornamento di questa sezione: 08/05/2024

Gli indicatori pubblicati fino all’anno 2012 riguardano il conto del bilancio redatto nel rispetto dell’art. 228 comma 5 del d.lgs. 267/2000 allora vigente, e degli schemi contabili previsti dal Dpr 194/1996.

Successivamente,  avendo il Comune partecipato alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, l’ambito di applicazione degli schemi di bilancio riguarda l'art. 2, comma 3, lettera b) del D.P.C.M. 28.12.2011, che prevedeva che “per il 2013 gli enti partecipanti alla sperimentazione affianchino ai propri bilanci, che conservano solo funzione conoscitiva, quelli redatti secondo i nuovi schemi previsti dall’art. 9 del D.P.C.M. stesso, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”.

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali,  prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni

In attuazione dell’art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, è stato emanato il DM 22 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria che stabilisce al comma 5 che “Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall’esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019